Statuto Fratello Lupo
S T A T U T O
Associazione di Volontariato
“Fratello Lupo”
ONLUS
TITOLO I
Art. 1
OGGETTO
“Fratello Lupo Onlus” è un’Associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: solidarietà cristiana, assenza di fine di lucro, democraticità di gestione, elettività delle cariche sociali senza retribuzione per le stesse.
L’Associazione ha per scopo la collaborazione con tutte le risorse presenti sul territorio italiano (penitenziari, associazioni di volontariato, uffici di esecuzione penali esterni, caritas, enti locali, ecc.) per potenziare la rete di servizi allo scopo di intervenire preventivamente in situazioni di esclusione sociale, per supportare le persone in difficoltà, l’elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative Socio educative e culturali.
Nel perseguimento dei propri scopi sociali, si rivolge soprattutto ai soggetti detenuti, ex detenuti e loro familiari per favorire la riabilitazione ed il reinserimento nella società attraverso un percorso di cambiamento, umano e relazionale che coinvolga anche la famiglia ed il prossimo dello stesso.
Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l’Associazione in particolare si propone:
- Visite ai carcerati, prestando loro assistenza e sostegno, morale e materiale, effettuare servizi utili anche a facilitare il loro reinserimento nella società;
- Assistere i condannati extramurari che fruiscono di misure alternative alla detenzione e gli ex detenuti;
- Visite alle famiglie dei carcerati, operando assistenza e sostegno, morale e materiale, favorendone, dove è possibile e necessario, le relazioni con il detenuto;
- Promuovendo e verificando che le famiglie usufruiscano di tutte quelle forme assistenziali previste dalle pubbliche istituzioni e dal volontariato;
- Far crescere la consapevolezza che è possibile offrire occasioni di ripensamento e reinserimento nella società;
- Operare affinché le carceri funzionino meglio per agevolare il recupero della persona reclusa;
- Promuovere e sostenere iniziative di lavoro (es. Cooperative) in carcere e fuori. In carcere l’iniziativa deve coinvolgere i detenuti, sia del giudiziario che del penale; all’esterno gli ex detenuti o coloro che possono beneficiare delle misure alternative previste dalla legge;
- Attivare e promuovere iniziative di formazione di base e professionale mirate a sviluppare competenze che facilitino l’accesso di soggetti detenuti ed ex-detenuti al mercato del lavoro;
- sollecitare realizzazione di case d’accoglienza in altri contesti regionali;
- Fornire un sostegno giuridico continuativo ai soci nello svolgimento dell’attività di volontariato individuando, anche a beneficio dei detenuti, le possibilità interpretative, di norme e regolamenti carcerari, leggi regionali e nazionali. Sollecitare altresì il legislatore ad una maggiore attenzione ai bisogni dell’istituzione carceraria;
- Favorire incontri periodici dei volontari con gli Agenti di Polizia Penitenziaria ed il personale civile per scambi d’esperienze finalizzate alla conoscenza delle rispettive attività ed alla soluzione di problematiche di comune interesse;
- Promuovere l’attuazione di programmi di collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria, in ambiti concordati d’intervento, al fine di razionalizzare le risorse, evitare sovrapposizioni ed inefficienze operative e migliorare la capacità dei volontari di interagire con gli Agenti di Polizia Penitenziaria e con le figure professionali operanti all’interno del carcere;
- Favorire ed incoraggiare lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l’aggiornamento culturale riguardante l’assistenza carceraria e post carceraria;
- Stimolare nell’opinione pubblica una maggiore sensibilità ed attenzione verso la realtà della detenzione ed i problemi che questa crea alle famiglie dei detenuti;
- Promuovere e/o organizzare sistematicamente corsi di formazione per nuovi assistenti volontari penitenziari;
- Promuovere e/o organizzare corsi e seminari d’aggiornamento indirizzati ai Soci, eventualmente aperti alla partecipazione di persone esterne all’Associazione;
- Promuovere e/o partecipare a commissioni miste di studio e di gestione, a congressi, concerti, seminari ed incontri nei quali si trattino tematiche carcerarie con l’intenzione di costruire una maggiore sensibilità ed attenzione dell’opinione pubblica verso la realtà della detenzione ed i problemi che questa crea al detenuto ed a tutte le persone coinvolte, con particolare riguardo alle famiglie e ai figli di minore età;
- Portare a conoscenza delle Istituzioni interessate le attività dei Soci ed i risultati ottenuti;
- Favorire la collaborazione fra i Soci e lo scambio di esperienze;
- Collaborare con Enti Pubblici, Associazioni ed Enti privati che perseguano finalità e scopi condivisibili e/o omologhi a quelli dell’Associazione;
- Contribuire a dare attuazione all’art.27 della Costituzione italiana;
- Contribuire, secondo le competenze attribuite ai volontari, a realizzare il dettato legislativo dell’Ordinamento Penitenziario, per quanto è finalizzato alla promozione umana e al riconoscimento della dignità della persona;
- Interventi di sostegno morale dei detenuti e degli internati con assistenza spirituale credendo fermamente che i valori cristiani descritti nel vangelo, possono sollevare, edificare e ricreare condizioni di vita morali totalmente rinnovate;
- Promuovere ogni altra attività utile al conseguimento degli scopi sociali.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, nonché con altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
“Fratello Lupo Onlus” potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per migliorare il raggiungimento dei propri fini. L’Associazione potrà, per autofinanziarsi e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
Art. 2
DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 3
SOCI
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come Soci le persone fisiche dopo avere inoltrato domanda scritta, sulla quale decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo:
a) Assistenti Volontari ai sensi dell’art. 78 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dell’art. 120 R.E., che svolgono attività di sostegno morale e reinserimento sociale nell’Istituto Penitenziario;
b) Operatori Volontari ai sensi dell’art. 17 O.P. e dell’art. 120 R.E. per avviare l’opera di sostegno ai detenuti e per promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;
c) Ministri di Culto Evangelici accreditati al P.R.A.P. (Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria) e non, con Decreto rilasciato dal Ministero dell’Interno in base art. 3 della Legge 24/06/1929 n°1159 e gli artt. 20,21 e 22 dell’R.D. 28/02/1930, N°289;
d) Assistenti Volontari art. 78 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dell’art. 120 R.E., che collaborano con il Centro di Servizio Sociale U.E.P.E. (Ufficio di Esecuzione Penale Esterno), USSM(Ufficio servizio sociale minori), che con le medesime finalità operano all’esterno.
Inoltre possono chiedere di essere ammessi come Soci coloro che frequenteranno o che hanno frequentato corsi formativi di qualificazione, ricevendo così una formazione motivazionale anche come esigenza per favorire maggiore professionalità,
I Soci possono essere :
Soci Fondatori Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.
Soci Operativi Sono Soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso; essi saranno assicurati secondo le disposizioni della legge n°266/91 ed eventuali modifiche e integrazioni.
Soci Onorari Sono Soci Onorari le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per motivi personali o per espresso divieto normativo.
Soci Sostenitori Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono fattivamente al raggiungimento degli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante donazioni di beni personali.
La qualità di socio si perde per la morte della persona fisica o per recesso – che è consentito in ogni momento, deve essere comunicato al Presidente per lettera raccomandata a.r. e ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della stessa. Inoltre la qualità di socio si perde per delibera dei probiviri in accordo con il consiglio direttivo in seguito a comportamenti lesivi per l’immagine dell’associazione e particolarmente gravi.
TITOLO II
CAPO I
Art. 4
Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione:
L’assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e Vice Presidente ,il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.
Art. 5
Assemblea
L’assemblea è composta da tutti i soci; si riunisce almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile,in via ordinaria, per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare su oggetti attinenti alla gestione associativa ogni qual volta il Consiglio lo ritenga opportuno e ogni qual volta lo richieda – con indicazione degli argomenti da trattare almeno un quinto degli associati.
Allo scadere di ogni triennio l’assemblea ordinaria procede anche alla nomina del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti. E’ inoltre competenza dell’assemblea ogni deliberazione modificativa di questo statuto.
L’assemblea è convocata dal presidente con lettera contenente l’ordine del giorno, da inviarsi
almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, al domicilio dei soci. L’assemblea è
regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà seguire di almeno un’ora la prima, l’assemblea è regolarmente costituita se vi partecipa il 50% più 1 degli aventi diritto al voto.
L’assemblea delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti, tranne che si tratti di modificare lo statuto: in questo caso sarà necessario il voto dei due terzi degli aventi diritto al voto intervenuti all’assemblea.
Il voto può essere espresso a mezzo di altro associato, delegato per iscritto; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.
Art. 6
Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da 7 membri eletti dall’assemblea per un triennio.
I membri sono rieleggibili.
Può attribuire a singoli associati, a gruppi di associati o a persone estranee all’associazione, compiti determinanti in relazione a singole iniziative.
Non è previsto alcun compenso per i componenti del consiglio direttivo e le eventuali prestazioni dei soci sono assolutamente gratuite.
E’ compito del consiglio direttivo attuare, traducendole in termini operativi, le linee programmatiche definite dall’assemblea. Il consiglio gestisce ogni attività dell’associazione, ne cura l’amministrazione e predispone i bilanci annuali. Elegge tra i propri componenti il presidente, un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, elegge inoltre un segretario con i compiti di verbalizzazione e conservazione dei documenti ed un tesoriere con il compito di custodia del fondo associativo.
Il consiglio delibera inoltre motivatamente sull’ammissione e sull’esclusione dei soci, a maggioranza assoluta dei propri componenti.
Al consiglio spetta l’amministrazione del fondo associativo.
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o vice presidente ogniqualvolta egli ne ravvisi la necessità o quando lo richiedano – con indicazione degli oggetti su cui deliberare – almeno tre dei suoi componenti, mediante domanda scritta contenente l’ordine del giorno.
Le adunanze del consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei
consiglieri e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 7
Presidente
Il presidente, eletto dal consiglio direttivo, rappresenta l’associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Qualora – per assenza o impedimento – egli sia sostituito dal vice presidente, la firma di quest’ultimo fa di per sé prova di fronte ai terzi della sussistenza di tale assenza o impedimento.
Art. 8
Coordinamento
Il coordinamento è composto da tutti i responsabili dei gruppi locali. Esso è organo consultivo e viene convocato dal direttivo almeno due volte l’anno.
Art. 9
Revisori
Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione dell’associazione. Esso è composto da tre membri effettivi scelti dall’assemblea fra i tecnici del settore, anche non associati. I revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Essi accompagnano con una propria relazione, presentata all’assemblea, i bilanci annuali.
Non è previsto alcun compenso per i componenti del collegio dei revisori.
Art.10
Probiviri
Il collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall’assemblea. La carica di probiviro non è compatibile con quella del consigliere. Ad esso è devoluta la composizione delle controversie tra i soci , tra questi ed il consiglio direttivo. Esso inoltre giudica sulle infrazioni al regolamento o sul comportamento dei soci nell’ambito dell’associazione o dei probiviri. Si riunisce su richiesta scritta del presidente o del consigliere o del socio interessato. E’ obbligato ad emettere il proprio giudicato entro il termine di 15 gg dalla data in cui è stata sottoposta la questione . La decisione è definitiva ma impugnabile secondo gli ordinari rimedi ,essa sarà eseguita immediatamente dal consiglio direttivo,che provvederà a notificarla al socio interessato o ad affiggerla nell’albo sociale per la durata di 15 gg.
CAPO II
Art. 11
I gruppi locali
L’associazione Fratello Lupo onlus si articola nei diversi gruppi locali operanti nei singoli Istituti Penitenziari. Ogni gruppo elegge il proprio responsabile e il coordinamento.
Art. 12
Il responsabile del gruppo
Il responsabile del gruppo locale viene eletto dai soci del gruppo a maggioranza assoluta e resta in carica tre anni. Le elezioni vengono presiedute dal Presidente dell’associazione o da un suo consigliere delegato. Il responsabile del gruppo può perdere tale carica per la perdita di qualità di socio o per decisione motivata del consiglio direttivo per comportamenti gravemente lesivi per l’associazione.
Art. 13
Il coordinamento locale
Ogni gruppo locale elegge un coordinamento locale che coadiuvi il responsabile nella direzione delle attività del gruppo. In numero dei membri del coordinamento sono in numero proporzionale al numero dei soci del gruppo e precisamente uno ogni 10 soci e frazione. Il coordinamento viene eletto insieme al responsabile e dura in carica tre anni, ogni membro del coordinamento viene eletto a maggioranza relativa dei soci del gruppo
TITOLO III
Art. 14
Fondo associativo
Il fondo associativo è costituito dai proventi eventuali derivanti da iniziative esterne dell’associazione e da contributi elargiti dall’associazione stessa, a qualunque titolo, da associati, da enti pubblici e da privati ed è distribuito ai gruppi locali a seconda di bisogni ed esigenze.
Art.15
Fondo locale
Il fondo di ogni gruppo locale è costituito dai proventi derivanti dalle iniziative del gruppo stesso e il suo ammontare deve essere comunicato periodicamente al Presidente con le modalità previste dall’art. 17.
Art.16
Autonomia dei gruppi locali
Ogni gruppo locale ha piena autonomia di utilizzo delle risorse finanziare derivanti dalle proprie iniziative, purchè esse vengano spese per gli scopi propri dell’associazione e non superino la somma di € 1.000,00, somma oltre la quale è necessaria l’autorizzazione scritta del Consiglio direttivo prima di procedere all’operazione.
Art.17
Bilancio
I responsabili di ogni gruppo locale devono comunicare al Presidente ogni attività di spesa e di entrata economica con cadenza bimestrale ovvero entro il 28 febbraio, 28 aprile, 30 giugno, 30 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre di ogni anno, affinchè l’associazione possa redigere il proprio bilancio. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, con la chiusura verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro il 30 aprile dalla chiusura dell’esercizio sociale. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni,i contributi i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
TITOLO IV
Art.18
Personale dipendente
L’associazione, per il conseguimento dei propri fini sociali, può anche assumere personale
dipendente anche a tempo parziale e stipulare contratti libero professionali, oltre che avvalersi
dell’opera gratuita dei soci.
Art. 19
Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, che dispone anche la devoluzione del fondo associativo residuo, che non potrà essere diviso tra i soci ma su proposta del consiglio direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di volontariato o enti senza finalità di lucro operanti in identico o analogo settore.
Art. 20
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 11 agosto 1991,n.266 e alla legislazione regionale sul volontariato Legge regionale Puglia nr.11/1994,e alle loro eventuali variazioni.
Il Presidente
Negro Cristiana
SI REGISTRA IN ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO AI SENSI DELL’ART.8 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 266/91
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